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biotestamento

Il Biotestamento è legge

Il Senato ha approvato in via definitiva, con 180 voti favorevoli, 71 contrari e sei astenuti il ddl n. 2801, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

«Azioni come queste – commenta il presidente nazionale UILDM Marco Rasconi – vanno incontro a quanto UILDM afferma da tempo: le scelte terapeutiche sono un percorso che deve mettere al centro il paziente, e non solo il medico. La cura va definita insieme, il paziente può decidere per sè stesso, la sua opinione è importante. Finalmente si parla anche di come le cose vengono comunicate».

Di seguito i punti principali del testo suddivisi per articolo:

Consenso informato (art. 1).  “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece”. Il consenso informato è espresso in forma scritta ma nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Una volta informato, il paziente “capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Nel caso in cui il paziente neghi il consenso ai trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, “il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. 

Minori e incapaci (art. 2). Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore”. “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.

Art.3 (DAT- Disposizioni anticipate di trattamento). Il paziente “può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Il medico, dal canto uso, “è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.”. Le DAT possono essere espresse in forma scritta o attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare.

Art. 4 (Pianificazione condivisa delle cure). Nella relazione tra medico e paziente può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. L’atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente

L’articolo 5 stabilisce infine che “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”. (c.s.)

ll testo completo è consultabile qui.

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